Premessa

Il presente Statuto, che trae origine dalla volontà testamentaria della Signora Scriffignano Maria, ai sensi delle leggi 17 luglio 1890 n. 6972, 22 giugno 1896 n. 218 e relativi regolamenti, è stata approvato con Regio Decreto datato 22 marzo 1903. Da allora è mutato sia il contesto sociale, nel quale è stato chiamato ad operare questo Pio Istituto, e sia il quadro normativo di riferimento che è culminato a livello nazionale con l’approvazione della Legge n. 328/2000 e a livello regionale con l’approvazione della legge regionale n. 10/2003. Di questo processo di riforma del sistema nazionale e regionale delle politiche sociali, non ne ha risentito l’Istituto di Beneficenza e Scolastico “Sac. Mariano Scriffignano Siscaro” di Agira vista la grande portata innovatrice del suo Statuto originario , così come voluto dalla Pia fondatrice e dagli esecutori testamentari. Fermo restando, pertanto, la struttura fondante della volontà testamentaria, il presente Statuto vuole adattarsi ai nuovi bisogni sociali considerando, quale parametro di riferimento, la condizione sociale e socio-economica del territorio con specifico riguardo alle situazioni di particolare disagio, e al conseguente rischio di esclusione sociale, dei minori e delle loro famiglie. Tale intendimento tiene conto dell’evoluzione storica delle politiche sociali sia a livello nazionale che regionale, ed è in tale veste che le singole norme del presente Statuto devono essere interpretate.

 

 

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Art. 1

L’Istituto di Beneficenza e Scolastico “Sac. Mariano Scriffignano Siscaro” in Agira, da ora in avanti denominato Ente, è stato istituito in Opera Pia in conformità al disposto testamentario della Pia Fondatrice Sig.ra Scriffignano Maria fu Giuseppe, con testamento rogato Notar Maiorana Filippo, addì 11 Febbraio 1901, reg.to al Rep. n. 653, con la modifica dell'art. 12 giusta deliberato degli esecutori testamen¬tari 24 Gennaio 1902 approvato dal Consiglio Comunale con deliberato del 1° Febbraio successivo; e con le mo-difiche agli artt. l, 7, 10, 13 e 16 suggerite dal Consi¬glio di Stato nell'adunanza 23 Agosto 1902 e adottate dagli stessi Esecutori testamentari con deliberazione del 27 Settembre 1902 approvata dal Consiglio Comunale con deliberato 3 Ottobre 1902 non che le altre modifiche agli articoli 7 e 16 proposte dal Ministero degli interni ,e adottare dagli esecutori testamentari con deliberato dell'll Dicembre 1902 approvato dal Consiglio Comu¬nale nella tornata del 26 Dicembre 1902 N. 83. Lo statuto dell’Ente ha origine da una sovrana determinazione del 22/05/1903 e retto secondo le norme tracciate dalla Legge 17.7.1890, n. 6972.

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Art. 2

L’ente è denominato “Istituto di Beneficenza e Scolastico Sac. Mariano Scriffignano Siscaro”, con sede in Agira, Piazza Calvario, 82/96.

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Art. 3

L'Ente dovrà provvedere prioritariamente al sostegno anche gratuito, a convitto o a semiconvitto, di almeno 10 minori poveri e/o orfani nati nel Comune di Agira o comuni limitrofi e comunque rientranti nella Diocesi. Inoltre potranno essere accolti in esso minori a tutta o a mezza pensione, ovvero solo per frequentare le scuole o le officine, pagando una retta diversa, secondo i casi, da stabilirsi con apposito regolamento di funzionamento redatto dal Consiglio di amministrazione. L’Ente ha, inoltre, scopo di solidarietà sociale, istruzione e formazione e si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione universale della persona. L’Ente adempie alle proprie finalità istituendo e gestendo, altresì, servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale, semiresidenziale e residenziale.

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Art. 4

L’Ente svolge le attività, collegate allo scopo della solidarietà sociale, soprattutto nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione e della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili. L’Ente potrà svolgere ulteriori attività direttamente connesse a quelle sopraccitate, adeguate ai tempi e nell’interesse della collettività.

 

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Art. 5

L’Ente svolge le attività, collegate allo scopo dell’istruzione e della formazione, suddividendole in tre sezioni: a) Sezione Artigiani; b) Sezione Studenti; c) Centro di ricerca scientifica. La Sezione Artigiani, in particolare, dovrà valorizzare l’agricoltura e l’artigianato locale. La Sezione studenti potrà comprendere i seguenti corsi di studio: scuole elementari, ginnasiali, tecniche ed agrarie. Il Centro di ricerca scientifica è collegato prioritariamente al settore dell’agricoltura. L’Ente, nell’adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi. L’Ente favorisce l’apporto e il coordinato utilizzo del volontariato nell’ambito delle proprie attività attraverso convenzioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione .

 

 

 

 

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Art. 6

Il patrimonio dell’Ente è costituito dai beni mobili e i beni immobili, di cui lo istituì erede la Pia Fondatrice Sig.ra Scriffignano Maria fu Giuseppe con testamento rogato da Notar Maio¬rana Filippo addì 11 Febbraio 1901 Reg.to al N. 653. Il patrimonio può essere accresciuto: 1) dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all’incremento patrimoniale; 2) dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all’incremento del patrimonio.

 

 

 

 

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Art. 7

L’Ente provvede al raggiungimento dei propri scopi istituzionali:

1) con i redditi del proprio patrimonio;

2) con rette, tariffe o contributi derivanti dall’esercizio delle proprie attività istituzionali di cui agli artt. 3,4 e 5;

3) con i proventi di oblazioni o atti di liberalità;

4) con i proventi derivanti dall’eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

L’Ente ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

 

 

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Art. 8

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

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Art. 9

Il patrimonio sia sempre garantito, valorizzato sempre più, e mai lasciato all’abbandono nel rispetto di chi avendolo donato o realizzato per il finanziamento e le attività istituzionali, ha sicuramente inteso che si tenesse sempre vivo il gesto d’amore e di abnegazione verso gli altri. In caso di estinzione dell’Ente, il patrimonio, come per testamento, andrà agli eredi più prossimi della Fondatrice esistenti all’epoca dell’estinzione. Accertata l’assenza di eredi, il patrimonio sarà devoluto al Comune di Agira, come per legge .

 

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Art. 10

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ente. In particolare il Consiglio di Amministrazione: - approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, e la relazione morale e finanziaria; - delibera le modifiche allo statuto da sottoporre all’Autorità competente per l’approvazione secondo le modalità di legge; - predispone i programmi fondamentali dell’attività dell’ente e ne verifica l’attuazione; - delibera l’accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali; - forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull’attività dell’Ente; - nomina un Segretario dell’Ente esterno al Consiglio.

 

 

 

 

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Art. 11

L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri: - tre membri coincidenti con il Parroco, nonché Rappresentante Legale, della Parrocchia di S. Margherita, il Parroco, nonché Rappresentante Legale, della Parrocchia di S. Antonio di Padova e il Parroco, nonché Rappresentante Legale, della parrocchia S. Filippo Abbazia. In caso di rinunzia od impossibilità a ricoprire la carica la surroga dei sopradetti Sacerdoti è affidata all’Ordinario Diocesano. - due membri designati dal Consiglio Comunale di Agira. La carica di Amministratore è a titolo gratuito. Il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente. I tre membri religiosi, membri di diritto voluti dalla fondatrice, durano in carica durante munere. I due membri designati dal Consiglio Comunale di Agira restano in carica per la durata del Consiglio Comunale che li ha designati e comunque sino a che i loro successori abbiano assunto l’ufficio.

 

 

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Art. 12

Il Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza dell’Ente con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un’azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l’attività dell’Ente, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad un dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o di volta in volta. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

 

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Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione è convocato: a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte all’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; b) su richiesta motivata di almeno due (su cinque) componenti del Consiglio di Amministrazione. La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o email, comunicando anche l’ordine del giorno. Per l’interesse dell’Ente, il Presidente può convocare il Consiglio di Amministrazione tutte le volte che lo ritenga opportuno. I membri del Consiglio di Amministrazione sono invitati a giustificare le eventuali assenze dalle sedute consiliari. In caso di urgenza, la convocazione deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta .

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Art. 14

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide con la presenza di tre membri ed in ogni caso la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti la proposta si intenderà respinta. Il Segretario dell’Ente interviene alle sedute con voto consultivo. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario e sottoscritti dagli intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale. Le Delibere adottate sono stesi dal Segretario e sottoscritti dal medesimo e dal Presidente che ne cura l’adempimento. I processi verbali delle deliberazioni potranno essere stese e sottoscritte da un componente del Consiglio di Amministrazione designato quando occorre.

 

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Art. 15

Il controllo sulla regolare amministrazione dell’Ente è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro di cui due designati dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e uno, in qualità di Presidente, dalla Presidenza della Regione. La durata del mandato e le competenze dell’Organo di Revisione sono determinate negli artt. 235 e 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e può essere riconfermato una sola volta.

 

 

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Art. 16

I membri del Collegio dei Revisori dei conti possono intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell’esercizio del controllo nei limiti delle proprie competenze. Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Presidente. Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice civile.

 

 

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Art. 17

L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L’Ente è obbligato alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo. Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 30 settembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo dell’esercizio finanziario dell’anno successivo.

 

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Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione individua nella sede dell’Ente apposito spazio da destinare ad “Albo dell’Ente” per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. La pubblicazione che può avvenire anche attraverso i sistemi informatici deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura. All’Albo del Comune, saranno invece pubblicati i soli atti previsti per legge.

 

 

 

 

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Art. 19

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme dell’Ordinamento regionale degli enti locali.

 

 

 

Agira, 4 giugno 2012

 

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